Silvio Scaglia il 23 febbraio era in vacanza alle Antille quando ha saputo del mandato di cattura emesso in Italia nei confronti suoi e di altri manager di Fastweb. L’uomo da ormai tre anni si occupava di altro, dopo aver venduto nel 2007 a Swisscom la sua partecipazione alla Fastweb che con Micheli ha fondato diversi anni fa.
Le accuse sono pesanti: associazione a delinquere (reato che consente di ottenere l’assistenza giudiziaria degli stati esteri e l’utilizzo di strumenti di indagine particolarmente efficaci come le intercettazioni), riciclaggio e frode fiscale internazionale.
Sicuro della sua innocenza, e intenzionato a chiarire nuovamente la sua posizione in merito (riguardante fatti accaduti diversi anni fa, quando ancora era manager della Fastweb), prende un aereo privato e torna in Italia e si reca nuovamente dai magistrati per farsi interrogare. Un interrogatorio che aveva già subito per gli stessi fatti nel 2007, anno in cui il magistrato affermò che “non emergono fatti sufficienti a sostenere una accusa in giudizio”.
Dal 2 Marzo 2009, giorno in cui è stato interrogato, Silvio Scaglia è rimasto (ed è tuttora) in carcere. 68 giorni di galera preventiva che appaiono inspiegabili alla luce delle vicende qui esposte.
La carcerazione preventiva può essere disposta (a norma dell’art. 273 c.p.p.) ove ricorrano “gravi indizi di colpevolezza”. In questo caso l’accusa si fonda sul “non poteva non sapere”, presupposto su cui si può forse basare una responsabilità civile (risarcimento), ma non certo una resposabilità penale. Inoltre, requisiti essenziali per la carcerazione preventiva sono il pericolo di reiterazione del reato (improbabile nel caso concreto, visto che Scaglia non si occupa più direttamente di Fastweb come manager dopo aver venduto le sue quote a Swisscom), pericolo di fuga dell’indagato (Scaglia era all’estero, e se avesse voluto fuggire sarebbe rimasto là, non sarebbe tornato in fretta e furia per chiarire la sua posizione) o inquinamento delle prove.
Mi pare autoevidente che manchino i preussposti legali per questo tipo di misura di sicurezza, peraltro considerata dalla legge come extrema ratio, solo nel caso in cui altre misure (es. custodia domiciliare), meno afflittive dal punto di vista della libertà personale, non siano sufficientemente efficaci per limitare i pericoli di cui sopra.
Il principio costituzionale ( art. 27 c. 2 Cost.) di presunzione di innocenza dovrebbe poter essere derogato solo in casi di estremo pericolo e non mi sembra proprio che nel caso in questione questi sussistano.
Non conosco approfonditamente nel merito la consistenza delle accuse nei confronti di Scaglia, e sono sicuro che il tribunale chiarirà ogni aspetto a questo riguardo. Sono tuttavia sinceramente basito di fronte all’ennesimo utilizzo “allegro” di uno strumento delicato come quello del carcere preventivo. (continua)
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